C.I.L.A. ( Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata )

La CILA, acronimo di "Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata", è stata inserita con la legge 73 del 2010 che modifica l'art. 6 Dpr 380/01 (TUE) ed è un documento necessario per comunicare all'autorità competente l'inizio dei lavori edili minori come costruzione, ristrutturazione, demolizione o altre opere, che non richiedono la presentazione di un progetto definitivo.

 

La CILA deve essere redatta da un tecnico abilitato, come un ingegnere o un architetto, che attesta la conformità dei lavori alle normative urbanistiche e edilizie vigenti e che i lavori siano stati eseguiti in modo sicuro e corretto, utilizzando materiali e tecniche adeguate.

 

Prima dell'inizio dei lavori, la CILA deve essere presentata all'ufficio tecnico comunale e deve contenere informazioni obbligatorie come la descrizione dell'opera, la sua ubicazione, il nome del tecnico responsabile, i dati catastali dell'immobile e la documentazione tecnica necessaria per la valutazione della conformità.

 

L'ufficio tecnico comunale verifica la conformità dei lavori alle norme edilizie e rilascia un'attestazione di avvio dei lavori, permettendo al titolare dell'opera di iniziare i lavori senza incorrere in sanzioni amministrative.

 

Tuttavia, è importante notare che la CILA non sostituisce la richiesta di permesso di costruire, che è obbligatoria per opere edilizie maggiori o per interventi su immobili vincolati dalla tutela storica o ambientale. La CILA è quindi un documento importante per garantire la conformità e la sicurezza dei lavori edili minori.

Quando è obbligatoria?

La CILA è obbligatoria quando si fanno degli interventi di manutenzione straordinaria che non cambiano le parti strutturali dell'edificio. In linea generale, fare la CILA è obbligatorio nel caso di:

  • Modifiche di spazi interni
  • Realizzazione di bagni
  • Rifacimenti di impianti

La CILA è obbligatoria anche per:

  • Interventi di manutenzione straordinaria "leggera"
  • Interventi di restauro
  • Interventi di risanamento conservativo
  • Interventi di rimozione delle barriere architettoniche che non alterano la sagoma dell'edificio
  • Interventi residuali (art. 6, 10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001)

I restanti casi riguardano gli interventi che vanno svolti con le altre tre opzioni previste dal legislatore italiano:

  • Edilizia libera (in caso i manutenzione ordinaria non serve alcun permesso)
  • SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
  • PdC (Permesso di Costruire)

 

CILA: cosa contiene?

II contenuti minimi da allegare alla CILA, ovvero quelli che non possono mancare, sono:

  • Comunicazione firmata dal proprietario
  • Relazione tecnica di asseverazione firmata dal progettista
  • Elaborati di progetto
  • Documenti di identità dei firmatari
  • Versamento dei diritti
  • Fotografie
  • Dati impresa esecutrice
  • DURC impresa esecutrice

Gli altri possibili allegati necessari a seconda del caso cambiano in base all'intervento da realizzare.

CILA tardiva o in sanatoria

Vuoi sistemare tutto dopo aver eseguito i lavori senza la CILA? Se hai realizzato degli interventi per i quali era obbligatoria la presentazione della CILA e non l'hai fatto, sappi che sei passibile di una sanzione pecuniaria sino a 1000€. Tuttavia, se decidi di regolarizzare la tua posizione, puoi presentare una CILA tardiva o in sanatoria, ma sappi che la sanzione prevista sarà ridotta di due terzi. Non aspettare ulteriormente, affronta la situazione e ripristina la tua regolarità urbanistica. Contatta un tecnico abilitato per la presentazione della CILA e risolvi la questione senza ulteriori preoccupazioni.

 

Bonus Ristrutturazioni 2023  ( detrazioni fiscali )

ILa presentazione della CILA è fondamentale per poter usufruire delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

 

In particolare, l'art. 16-bis, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che disciplina la detrazione fiscale del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, prevede che l'agevolazione spetta "per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e di riqualificazione energetica effettuati su unità immobiliari ad uso abitativo".

 

Tuttavia, il comma 1-bis dello stesso articolo stabilisce che l'agevolazione spetta solo se gli interventi sono stati preventivamente comunicati all'autorità comunale competente mediante la presentazione della CILA.

 

Analogamente, l'art. 16-ter del TUIR, che disciplina la detrazione fiscale del 50% per gli interventi di riqualificazione energetica, prevede che l'agevolazione spetta "per gli interventi finalizzati al risparmio energetico e al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici". Anche in questo caso, il comma 1-bis dello stesso articolo stabilisce che l'agevolazione spetta solo se gli interventi sono stati preventivamente comunicati all'autorità comunale competente mediante la presentazione della CILA.

 

In sintesi, la presentazione della CILA è quindi fondamentale per poter beneficiare delle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

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