Detta più comunemente S.C.I.A. non è altro che una procedura amministrativa inserita dalla Legge 122 del 2010 che sostituiscie la vecchia D.I.A. (Dichiarazione Inizio Attività).
L'amministrazione Comunale ha 60 GG di tempo per eseguire le verifiche sulla pratica e se necessario in caso di irregolarità è riservata l'opzione per bloccare i lavori. Trascorsi i giorni l'amministrazione NON potrà piu intervenire ad esclusione di casi in cui viene messa a rischio il patrimonio artistico, la salute e la sicurezza pubblica.
Interventi ammessi:
In Sardegna verrà utilizzato il sistema SUEPE con la possibilità di inviare la SCIA online con invio telematico.
Come per la CILA anche la SCIA in sanatoria è all'interno della normativa e prevista dall'articolo 37 del DPR 380/2001 è un titolo autorizzativo che consente la regolarizzazione di abusi edilizi sopratutto quando si tratta anche di interventi strutturali minori, ovvero di opere realizzate in assenza di SCIA o in difformità da esse.
Essa è normato dall’art. 37 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
La SCIA in sanatoria è onerosa; si applica una sanzione pecuniaria per la sanabilità dell’opera, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma di solito mai superiore a € 1000 e solitamenti si aggira mediamente intorno a i € 500.
La SCIA in sanatoria non prevede espressamente il criterio della doppia conformità vigente al momento dell’istanza e all’effettiva ultimazione delle opere, come avviene invece per l’Accertamento di conformità.